Cos’è il codice tributo 4033 e quando versarlo
Il codice 4033 identifica la prima rata della rateazione dell’acconto IRPEF dovuta entro il 30 giugno di ogni anno (o primo giorno lavorativo successivo se la scadenza cade in weekend o festivo). Rappresenta il 40% dell’importo totale dell’acconto che i soggetti IRPEF devono versare in anticipo sull’anno in corso.
L’acconto non è dovuto se inferiore a 257,52 euro. Tra 257,52 e 516,46 euro l’importo si versa in unica soluzione con il codice 4034. Oltre 516,46 euro l’acconto si divide in due rate: il 40% entro giugno (4033) e il restante 60% entro il 30 novembre (4034).
L’importo dell’acconto si calcola applicando l’aliquota IRPEF all’importo imponibile dell’anno precedente (metodo storico) oppure stimando il reddito dell’anno corrente (metodo previsionale). I professionisti e gli imprenditori individuali hanno facoltà di scegliere il metodo più conveniente alla loro situazione reddituale.
Come calcolare l’importo della prima rata
Prendiamo un esempio pratico: un professionista con reddito netto 2023 di 50.000 euro applica un’aliquota IRPEF del 38% (scaglione nazionale più regionale/comunale). L’imposta 2023 risulta 19.000 euro. L’acconto 2024 sarà pari a 19.000 euro. La prima rata (4033) ammonta a 19.000 × 40% = 7.600 euro, da versare entro il 30 giugno 2024.
Nel caso il professionista preveda redditi decrescenti per 2024 può utilizzare il metodo previsionale, dichiarando l’importo stimato e versando un acconto inferiore, a condizione di giustificare la riduzione nella dichiarazione dei redditi dell’anno seguente.
I non residenti e i soggetti con comportamenti irregolari pregressi potrebbero essere obbligati all’acconto anche per importi inferiori alle soglie indicate.
Compilazione corretta del Modello F24
Nella sezione Erario del Modello F24 compilare: – Codice tributo: 4033 – Anno di riferimento: l’anno per cui si versa l’acconto (es. 2024) – Campo “Rateazione”: inserire 0101 se non si effettua ulteriore frazionamento della rata – Importo a debito: l’ammontare della prima rata – Causale: facoltativa, ma consigliata per chiarezza (es. “Acconto IRPEF prima rata”)
Se il versamento avviene tramite canale telematico (home banking o software gestionale), il sistema richiede generalmente il cognome/nome del contribuente, il codice fiscale e il numero della pratica (eventualmente presente nella ricevuta di versamento precedente).
Sanzioni e riferimenti normativi
Il mancato o ritardato versamento della prima rata comporta una sanzione del 30% dell’importo non pagato più interessi al tasso legale corrente (attualmente 5% annuo). Questa sanzione si applica sia nel caso di omesso versamento sia nel caso di versamento parziale.
La disciplina del codice 4033 è contenuta nel D.P.R. 917/1986 (TUIR), nel D.Lgs. 241/1997 e nel D.P.R. 435/2001. Modifiche recenti hanno principalmente riguardato gli importi delle soglie di esonero, adeguati per inflazione.
È consigliabile versare la prima rata entro i termini e conservare la ricevuta di pagamento per almeno due anni, utile in caso di accertamento o verifica fiscale. Per i contribuenti con difficoltà di liquidità, l’Agenzia delle Entrate consente la rateizzazione aggiuntiva tramite apposita istanza, anche se comporta costi finanziari.



