Codice Tributo 1713: cos’è e come si utilizza nel F24
Il codice tributo 1713 rappresenta uno strumento fondamentale per i datori di lavoro che devono versare il saldo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR. La corretta comprensione di questo codice è essenziale per evitare errori nei versamenti e possibili sanzioni fiscali.
Definizione e ambito di applicazione
Il codice tributo 1713 identifica il saldo dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) versata dal sostituto d’imposta. Su tale rivalutazione è prevista un’imposta sostitutiva delle tasse sui redditi pari al 17%. Il pagamento avviene in due momenti distinti: un acconto previsto entro il 16 dicembre dell’anno corrente e un saldo da versare entro il 16 febbraio dell’anno successivo. Il fondo TFR accantonato dal datore di lavoro deve essere rivalutato annualmente, e su questa rivalutazione si applica l’imposta sostitutiva che deve essere regolarmente versata.
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Compilazione del modello F24
Il codice tributo 1713 deve essere inserito nella sezione Erario del modello F24. È obbligatoria l’indicazione dell’anno di riferimento nel formato “AAAA”, mentre la compensazione non è ammessa. Nella compilazione è necessario prestare attenzione a: indicare correttamente il periodo di riferimento, che coincide con l’anno in cui è maturata la rivalutazione del TFR; inserire l’importo a debito nella colonna corretta. Il versamento dell’imposta deve essere effettuato in modalità telematica utilizzando il modello F24 standard o tramite intermediari abilitati.
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Soggetti obbligati e differenze con altri codici
Il codice tributo 1713 interessa solo i datori di lavoro che sono anche sostituti d’imposta per i propri dipendenti. Restano esclusi dal pagamento i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze: colf, badanti e baby sitter. È importante non confondere questo codice: il codice tributo 1712 si utilizza per l’acconto dell’imposta sostitutiva; il codice tributo 1713 serve esclusivamente per il saldo. Le scadenze fiscali devono essere rispettate rigorosamente: il versamento del saldo con codice 1713 deve avvenire entro il 16 febbraio dell’anno successivo al versamento dell’acconto effettuato a dicembre.
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