L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche è un adempimento che interessa imprese e professionisti quando emettono fatture non soggette a IVA o con determinate caratteristiche. La materia è ricorrente nelle pratiche di studio perché la procedura di contabilizzazione e il corretto versamento (tramite F24 o portale) richiedono attenzione: sbagliare codice tributo, periodo o calcolo può generare sanzioni e richieste di regolarizzazione. In questo articolo ti spiego in modo pratico quanto si paga, quali codici tributo usare, come calcolare l’importo trimestrale e come compilare l’F24 per il versamento.
Importo del bollo per fattura elettronica
Il valore dell’imposta di bollo applicata a ciascuna fattura elettronica soggetta è 2,00 euro per ogni documento per il quale è dovuta la marca da bollo digitale. Questo importo è fisso per ciascuna fattura che ricade nelle condizioni previste dalla norma.
Quando si applica: la soglia e i casi tipici
L’imposta di bollo si applica sulle fatture che non sono soggette ad IVA (o in alcuni casi in cui si emette fattura elettronica per operazioni fuori campo IVA), quando la somma degli importi delle operazioni riportate supera € 77,47 (soglia prevista dalla normativa). Quindi non tutte le fatture: la presenza del bollo dipende dalla natura dell’operazione e dal superamento di tale soglia.
Modalità di versamento: F24 o portale “Fatture e Corrispettivi”
Per il pagamento esistono due strade principali:
- il versamento tramite modello F24 (sezione Erario, con i codici tributo trimestrali dedicati);
- il pagamento diretto tramite la funzionalità del portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, che consente anche l’addebito diretto sul conto corrente.
Molti contribuenti usano il portale perché semplifica la procedura (calcolo e addebito), ma il versamento con F24 resta pienamente ammesso.
Codici tributo e scadenze — come si usano
I codici tributo per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche sono ripartiti per trimestre:
- 2521 – imposta di bollo fatture elettroniche, 1° trimestre;
- 2522 – imposta di bollo fatture elettroniche, 2° trimestre;
- 2523 – imposta di bollo fatture elettroniche, 3° trimestre;
- 2524 – imposta di bollo fatture elettroniche, 4° trimestre.
Le scadenze ordinarie (anno 2025 come riferimento operativo) seguono il calendario stabilito: 1° trimestre entro fine maggio (spostamenti al primo giorno utile se la scadenza cade di sabato), 2° trimestre entro 30 settembre, 3° entro 30 novembre e 4° entro il 28 febbraio dell’anno successivo (o la data alternativa stabilita dall’Agenzia). Per ogni trimestre va usato il relativo codice tributo nell’F24.
Calcolo pratico — come si misura l’importo da versare
Il meccanismo è semplice nella logica, ma richiede un controllo puntuale dei documenti:
- Individua le fatture soggette a bollo: verifica le fatture elettroniche emesse o ricevute che rientrano nei casi senza IVA e con importo totale > € 77,47;
- Conta i documenti: ogni fattura soggetta equivale a € 2,00;
- Somma gli importi per il trimestre: totale bollo = numero fatture soggette × € 2,00;
- Eventuali arrotondamenti e rettifiche: il portale dell’Agenzia spesso effettua il conteggio automaticamente, ma se versi con F24 calcola manualmente e verifica le eventuali rettifiche.
Esempio: se nel trimestre hai 150 fatture soggette, l’importo da indicare nel rigo F24 sarà 150 × 2 = € 300,00.
Compilazione dell’F24 per i codici 2521–2524
Quando versi con il modello F24:
- inserisci il codice tributo corretto (2521/2522/2523/2524) nella sezione Erario;
- indica l’importo a debito (totale calcolato per il trimestre);
- controlla le istruzioni del codice (alcune schede indicano “anno di riferimento NON COMPILARE” per specifici codici; verificare la scheda del codice prima dell’invio). I software gestionali aggiornati predispongono la riga corretta, ma è sempre buona pratica verificare i dati prima dell’invio.
Ritardi, ravvedimento e sanzioni (codici per sanzioni e interessi)
In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento l’Agenzia segnala la posizione e il contribuente deve regolarizzare. I codici tributo specifici per regolarizzazioni sono:
- 2525 – imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni;
- 2526 – imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi.
Il ravvedimento può essere effettuato con le regole ordinarie (calcolo di sanzione ridotta e interessi periodici), versando nel modello F24 gli importi dovuti con i codici anzidetti.
Consigli pratici per non sbagliare (checklist rapida)
- controlla la soglia dei € 77,47 per ogni fattura;
- attiva regole in contabilità per marcare automaticamente le fatture soggette a bollo;
- valuta l’uso del portale “Fatture e Corrispettivi” per la contabilizzazione e addebito diretto quando disponibile;
- verifica la tabella codici tributo aggiornata nel software gestionale prima di spedire l’F24;
- tieni la documentazione di supporto per eventuali verifiche.
Conclusione
Il pagamento del bollo sulle fatture elettroniche è operativo ma non complesso: il valore per documento è fisso (€ 2,00), l’applicazione dipende dal superamento della soglia di € 77,47, e il versamento può essere effettuato trimestralmente con i codici 2521–2524 (o in alternativa direttamente dal portale dell’Agenzia). Attenzione alle scadenze e, in caso di errori, ricorda i codici 2525/2526 per sanzioni e interessi. Implementare controlli automatici in contabilità e verificare la corretta compilazione dell’F24 evita la maggior parte degli errori pratici.


