L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche è un adempimento obbligatorio per i soggetti IVA quando l’importo supera i 77,47 € e l’IVA non è applicabile. Comprendere le scadenze del 2025, conoscere le soglie di pagamento cumulativo e sapere come utilizzare il nuovo portale dell’Agenzia delle Entrate è fondamentale per evitare sanzioni e semplificare l’adempimento.
Scadenze trimestrali del bollo 2025
Le regole aggiornate stabiliscono queste scadenze:
- Primo trimestre (gennaio–marzo): pagamento obbligatorio entro il 3 giugno 2025 (primo giorno lavorativo utile dal termine sabato).
- Se l’imposta dovuta non supera 5.000 €, si può rinviare il versamento al 30 settembre 2025.
- Secondo trimestre (aprile–giugno): termine ordinario il 30 settembre 2025; se la somma del primo e secondo trimestre è ≤ 5.000 €, si può pagare entro il 1° dicembre 2025.
- Terzo trimestre (luglio–settembre): il pagamento dovrà avvenire entro il 1° dicembre 2025 (primo giorno utile dopo il 30 novembre).
- Quarto trimestre (ottobre–dicembre): termine fissato al 2 marzo 2026 (poiché è sabato il 28 febbraio).
Soglia cumulativa da 5.000 €
Grazie al Decreto Semplificazioni 2022/73, dal 1° gennaio 2023 è aumentata la soglia sotto la quale è possibile cumulo di versamenti:
- fino a 5.000 € per il primo trimestre → pagamento entro il secondo trimestre;
- fino a 5.000 € cumulati per i primi due trimestri → pagamento entro il terzo trimestre.
Questa semplificazione riduce gli adempimenti per i contribuenti con basso volume di e-fatture soggette a bollo.
Modalità di versamento
I contribuenti possono pagare:
- online nella sezione “Fatture e Corrispettivi” con addebito su IBAN,
- oppure con modello F24, utilizzando i codici tributo:
- 2521 – bollo 1° trimestre
- 2522 – bollo 2° trimestre
- 2523 – bollo 3° trimestre
- 2524 – bollo 4° trimestre.
Per eventuali sanzioni o interessi da ritardo si utilizzano i codici 2525 e 2526.
Controlli e integrazioni tramite elenchi
L’Agenzia delle Entrate elabora, entro il 15 del mese successivo a ogni trimestre, due elenchi nel portale “Fatture e Corrispettivi”:
- Elenco A: fatture correttamente identificate con bollo virtuale;
- Elenco B: fatture che non riportano il bollino, pur essendone soggette secondo i criteri normativi (es. natura, importo).
Il contribuente può modificare l’elenco B entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre (12 settembre per il secondo trimestre; 31 gennaio 2026 per il quarto) per integrare o escludere fatture errate.
Sanzioni e ravvedimento
In caso di omesso o ritardato versamento, l’Agenzia trasmette una PEC con:
- imposta non versata,
- sanzione ridotta (1/3),
- interessi maturati fino al giorno prima della comunicazione.
Il contribuente può rispondere entro 30 giorni o regolarizzarsi tramite ravvedimento operativo online.
Riepilogo delle scadenze 2025
| Periodo di riferimento | Scadenza ordinaria | Pagamento cumulo sotto 5.000 € |
|---|---|---|
| 1° trimestre (gen–mar) | 3 giugno 2025 | entro 30 settembre 2025 |
| 2° trimestre (apr–giu) | 30 settembre 2025 | entro 1 dicembre 2025 |
| 3° trimestre (lug–set) | 1 dicembre 2025 | — |
| 4° trimestre (ott–dic) | 2 marzo 2026 | — |
Conclusione
La scadenza dei bollo sulle fatture elettroniche nel 2025 richiede attenzione soprattutto sui temi:
- date precise di versamento (3 giugno, 30 settembre, 1 dicembre, 2 marzo),
- soglia accumulabile di 5.000 €,
- uso del portale Fatture e Corrispettivi per controllare elenchi e pagamenti,
- codici tributo F24 per ogni trimestre,
- possibilità di ravvedimento e comunicazioni via PEC in caso di errori.
Rispettare le tempistiche e utilizzare gli strumenti informatici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate è essenziale per evitare sanzioni e garantire correttezza amministrativa.



