Scadenza Bolli Fatture Elettroniche 2025: date, trimestre e F24 codici tributo

L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche è un adempimento obbligatorio per i soggetti IVA quando l’importo supera i 77,47 € e l’IVA non è applicabile. Comprendere le scadenze del 2025, conoscere le soglie di pagamento cumulativo e sapere come utilizzare il nuovo portale dell’Agenzia delle Entrate è fondamentale per evitare sanzioni e semplificare l’adempimento.


Scadenze trimestrali del bollo 2025

Le regole aggiornate stabiliscono queste scadenze:

  • Primo trimestre (gennaio–marzo): pagamento obbligatorio entro il 3 giugno 2025 (primo giorno lavorativo utile dal termine sabato).
    • Se l’imposta dovuta non supera 5.000 €, si può rinviare il versamento al 30 settembre 2025.
  • Secondo trimestre (aprile–giugno): termine ordinario il 30 settembre 2025; se la somma del primo e secondo trimestre è ≤ 5.000 €, si può pagare entro il 1° dicembre 2025.
  • Terzo trimestre (luglio–settembre): il pagamento dovrà avvenire entro il 1° dicembre 2025 (primo giorno utile dopo il 30 novembre).
  • Quarto trimestre (ottobre–dicembre): termine fissato al 2 marzo 2026 (poiché è sabato il 28 febbraio).

Soglia cumulativa da 5.000 €

Grazie al Decreto Semplificazioni 2022/73, dal 1° gennaio 2023 è aumentata la soglia sotto la quale è possibile cumulo di versamenti:

  • fino a 5.000 € per il primo trimestre → pagamento entro il secondo trimestre;
  • fino a 5.000 € cumulati per i primi due trimestri → pagamento entro il terzo trimestre.

Questa semplificazione riduce gli adempimenti per i contribuenti con basso volume di e-fatture soggette a bollo.


Modalità di versamento

I contribuenti possono pagare:

  • online nella sezione “Fatture e Corrispettivi” con addebito su IBAN,
  • oppure con modello F24, utilizzando i codici tributo:
    • 2521 – bollo 1° trimestre
    • 2522 – bollo 2° trimestre
    • 2523 – bollo 3° trimestre
    • 2524 – bollo 4° trimestre.

Per eventuali sanzioni o interessi da ritardo si utilizzano i codici 2525 e 2526.


Controlli e integrazioni tramite elenchi

L’Agenzia delle Entrate elabora, entro il 15 del mese successivo a ogni trimestre, due elenchi nel portale “Fatture e Corrispettivi”:

  • Elenco A: fatture correttamente identificate con bollo virtuale;
  • Elenco B: fatture che non riportano il bollino, pur essendone soggette secondo i criteri normativi (es. natura, importo).

Il contribuente può modificare l’elenco B entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre (12 settembre per il secondo trimestre; 31 gennaio 2026 per il quarto) per integrare o escludere fatture errate.


Sanzioni e ravvedimento

In caso di omesso o ritardato versamento, l’Agenzia trasmette una PEC con:

  • imposta non versata,
  • sanzione ridotta (1/3),
  • interessi maturati fino al giorno prima della comunicazione.

Il contribuente può rispondere entro 30 giorni o regolarizzarsi tramite ravvedimento operativo online.


Riepilogo delle scadenze 2025

Periodo di riferimentoScadenza ordinariaPagamento cumulo sotto 5.000 €
1° trimestre (gen–mar)3 giugno 2025entro 30 settembre 2025
2° trimestre (apr–giu)30 settembre 2025entro 1 dicembre 2025
3° trimestre (lug–set)1 dicembre 2025
4° trimestre (ott–dic)2 marzo 2026

Conclusione

La scadenza dei bollo sulle fatture elettroniche nel 2025 richiede attenzione soprattutto sui temi:

  • date precise di versamento (3 giugno, 30 settembre, 1 dicembre, 2 marzo),
  • soglia accumulabile di 5.000 €,
  • uso del portale Fatture e Corrispettivi per controllare elenchi e pagamenti,
  • codici tributo F24 per ogni trimestre,
  • possibilità di ravvedimento e comunicazioni via PEC in caso di errori.

Rispettare le tempistiche e utilizzare gli strumenti informatici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate è essenziale per evitare sanzioni e garantire correttezza amministrativa.

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