Con l’avvicinarsi delle scadenze annuali, cresce l’attenzione degli avvocati verso il Modello 5/2025 della Cassa Forense, uno strumento fondamentale per la dichiarazione dei redditi professionali e il versamento dei contributi obbligatori. In questo articolo vedremo in modo chiaro e dettagliato chi è tenuto alla compilazione, come procedere correttamente online, e quali sono gli aspetti più delicati da gestire, compresa la contribuzione modulare volontaria e le differenze tra Modello 5, 5-bis e 5-ter.
Cos’è il Modello 5/2025 – definizione e soggetti obbligati
Il Modello 5/2025 è il modulo telematico che gli iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense devono presentare entro il termine stabilito, al fine di comunicare i redditi professionali percepiti nel 2024 (ai fini IRPEF) e il volume d’affari IVA, da cui si calcolano i contributi previdenziali in autoliquidazione.
Sono obbligati alla compilazione:
- Avvocati iscritti alla Cassa, anche se per solo una parte dell’anno 2024
- Praticanti abilitati alla professione forense
- Pensionati attivi, cioè titolari di pensione che esercitano ancora la professione
- Società tra avvocati o associazioni professionali, tramite Modello 5-ter
Esentati, invece, coloro che sono solo iscritti all’Albo (ma non alla Cassa), o che non hanno esercitato attività professionale nel 2024 e lo comunicano formalmente.
Tempistiche e modalità di invio (scadenze chiave)
Il Modello 5 deve essere trasmesso esclusivamente in via telematica accedendo all’area riservata del sito della Cassa Forense (www.cassaforense.it).
Le scadenze principali sono:
- 30 settembre 2025: termine per la presentazione del Modello 5/2025
- 31 dicembre 2025: eventuale versamento del secondo acconto, se dovuto
Il mancato rispetto della scadenza comporta sanzioni amministrative, ma è possibile presentare una dichiarazione tardiva entro 90 giorni, con sanzione ridotta.
Sezioni da compilare: reddito IRPEF e volume d’affari IVA
Il cuore del Modello 5 è rappresentato dalla dichiarazione dei dati economici relativi all’anno precedente:
- Reddito netto IRPEF: al netto delle spese, corrispondente al reddito professionale effettivo
- Volume d’affari IVA: l’ammontare delle fatture emesse nel 2024
Da questi valori si calcolano i contributi soggettivo e integrativo:
- Contributo soggettivo (obbligatorio): calcolato in percentuale sul reddito
- Contributo integrativo (obbligatorio): pari al 4% del volume d’affari
Entrambi sono dovuti solo in misura eccedente i minimi obbligatori, che vengono versati con i modelli F24 separatamente.
Contributi in autoliquidazione: calcolo, acconto e saldo
Se il reddito o il volume d’affari supera il minimo, il sistema calcola in automatico:
- Il contributo eccedente (soggettivo e integrativo)
- L’eventuale acconto per il 2025, pari all’80% di quanto dovuto per il 2024
Il pagamento dei contributi avviene in due rate:
- Prima rata: entro il 30 settembre (contestualmente alla presentazione del Modello 5)
- Seconda rata: entro il 31 dicembre
Il versamento può essere effettuato tramite Modello F24, oppure tramite pagoPA direttamente dal portale Cassa Forense.
Contribuzione modulare volontaria: cos’è e come sceglierla
Il Modello 5 consente anche di scegliere se versare la contribuzione modulare volontaria, ovvero un contributo aggiuntivo (tra l’1% e il 10%) sul reddito netto dichiarato, che serve a incrementare la futura pensione.
Chi opta per questa opzione deve indicare la percentuale desiderata nella sezione dedicata del modello. L’adesione è libera, ma diventa vincolante per tutto l’anno in corso.
Questa scelta è consigliata a chi ha redditi medio-alti e intende aumentare l’importo della propria pensione.
Modelli 5-ter e 5-bis: quando servono e chi li compila
Accanto al Modello 5 ordinario, esistono due varianti per situazioni particolari:
- Modello 5-ter: da presentare a cura di società tra avvocati e associazioni professionali, per dichiarare il volume d’affari e calcolare il contributo integrativo
- Modello 5-bis: utilizzato per rettifiche o dichiarazioni integrative successive alla trasmissione del modello principale
Entrambi seguono una procedura online e devono essere trasmessi con le stesse modalità del modello principale.
Rettifiche, sanzioni e proroghe: cosa fare in caso di errori o ritardi
In caso di errori materiali o omissioni, è possibile compilare un Modello 5-bis entro il termine stabilito dalla Cassa. Dopo tale data, ogni rettifica va richiesta tramite istanza scritta motivata.
Le sanzioni per tardiva o omessa trasmissione possono essere salate, ma se l’invio avviene entro 90 giorni, si applicano sanzioni ridotte.
In presenza di eventi eccezionali (es. calamità, malattia grave), è possibile richiedere una proroga o dilazione dei versamenti.
Strumenti di supporto: note illustrative, tutorial, call‑center
Per agevolare gli iscritti, la Cassa Forense mette a disposizione:
- Una guida alla compilazione in PDF scaricabile
- FAQ aggiornate e spiegazioni passo-passo
- Video tutorial nella sezione “servizi online”
- Assistenza telefonica e via email per problemi tecnici o dubbi interpretativi
È fondamentale consultare sempre la versione aggiornata del vademecum relativo all’anno d’imposta interessato.
FAQ e consigli pratici
Posso evitare di compilare il Modello 5 se non ho avuto redditi nel 2024?
No, devi comunque presentare il modello con reddito e volume d’affari pari a zero, indicando l’inattività.
La contribuzione modulare è deducibile fiscalmente?
Sì, come gli altri contributi previdenziali, anche la quota modulare è deducibile dal reddito complessivo.
È possibile rateizzare il pagamento dei contributi?
Sì, ma occorre fare richiesta specifica entro i termini previsti, consultando l’area personale.
Conclusione
La corretta compilazione del Modello 5/2025 della Cassa Forense è un adempimento essenziale per ogni avvocato iscritto. Comprendere come si calcolano i contributi, conoscere le scadenze e utilizzare i giusti strumenti di supporto consente di evitare errori, sanzioni e sorprese in fase di controllo. Agire per tempo e con precisione è il primo passo per gestire al meglio la propria posizione previdenziale.